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Inserito da Slowhand il Gio, 2007-01-25 12:19
ActaDiurna | libertà
Nelle sue “Dissertazioni Morali” Giacomo Leopardi ricorda un divertente episodio che vide protagonisti Marco Tullio Cicerone (che, passato alla storia come oratore noiosamente instancabile e politico severo, era invece uomo assai spiritoso, a volte persino in eccesso) e Decimo Laberio, autore di successo di numerose opere di mimo (per dare un idea, oggi forse scriverebbe per il Bagaglino) nelle quali aveva spesso recitato di persona (attività che allora era considerata dai romani -e lo sarà, per lunghi secoli, anche dopo di loro- disdicevole e servile), ed era stato per questo, con grande scandalo, innalzato al rango di cavaliere. La storiella è questa: si rappresenta una sua commedia, Laberio va in teatro e fa per accomodarsi nei posti riservati ai cavalieri. Gli altri cavalieri già seduti, che lo ritenevano un indegno parvenu -per via, appunto, della sua professione di attore-, vedendolo avvicinarsi manovrano per disporsi in modo tale da non lasciargli posto; così che quando Laberio finalmente arriva nei pressi, non trova da sedersi. Al che Cicerone, non volendo perdere l’occasione di prenderlo un po’ in giro, gli fa: “Scusa, sai, ma qui siamo già tanti, e per altri non c’è posto”, volendo alludere così alle circostanze della nomina di Laberio. Ma Laberio, altrettanto dotato di spirito, non si fece scappare il suo momento, e, caso forse unico, ammutolì il grande oratore: “Tullio, me lo dici proprio tu, che tieni sempre il culo su due sedie?”, rispose infatti il commediografo, rinfacciando all’arpinate la sua opportunistica “equidistanza di mediazione” tra i due partiti in lotta per il potere, che lo portava a non assumere mai una posizione definita. L’aneddoto mi è tornato in mente leggendo della bocciatura, da parte della Corte Costituzionale, della legge Pecorella, ovvero quella legge –già “riesaminata” a suo tempo dal Parlamento su invito del Presidente Ciampi- che impediva al Pubblico Ministero di presentare appello contro una sentenza di assoluzione. Non si conoscono ancora le motivazioni, ma il breve comunicato di ieri anticipa che è stato ritenuto incostituzionale l’intero art. 1, ovvero il cuore della legge stessa. Intendiamoci: non ce l’ho con la sentenza, la Corte Costituzionale è uno dei pochissimi organi pubblici italiani che funziona come si deve e sa quello che fa. Così come è organizzato il nostro sistema giudiziario, la bocciatura della legge Pecorella non è proprio un fulmine a ciel sereno. Tuttavia, bisogna rimarcare due cose: 1) Il principio che la legge Pecorella intendeva sancire non è un arbitrio campato in aria, tanto è vero che è presente nella legislazione di quasi tutti i paesi occidentali: in USA, G.B., Francia, e tante altre nazioni, se l’accusa non riesce a ottenere la condanna in primo grado, per ricorrere a un secondo grado ha l’obbligo di produrre nuove prove, se no niente. Motivo –condivisibile- della norma è l’evitare che un cittadino possa essere sottoposto a vessazione gratuita e ingiustificata da parte di uno o più inquirenti.In Italia l’ordinamento sancisce l’obbligatorietà dell’azione penale; già su questo qualcosa si potrebbe dire, ma prendiamo per buono anche questo principio; vuol dire che un P.M. che riceve, in qualsiasi modo, notizia di reato, deve svolgere accertamenti, poi indagini, e, in caso, portare in giudizio l’accusato. Tuttavia, questo principio viene esteso –in modo secondo me indebito- anche al prosieguo dell’azione: cioè, una volta che un giudice (che si presuppone “terzo”) ha stabilito che l’accusato è innocente, il PM si sente obbligato, sulla base degli stessi elementi per i quali è risultato soccombente in primo grado, a continuare il giudizio in secondo grado; dove, secondo la legge italiana, salvo eccezioni ben precise non si possono introdurre nuovi elementi di prova, e i giudici dovrebbero decidere esclusivamente “allo stato degli atti”, cioè secondo gli elementi già raccolti dal giudice di primo grado. Non basta: anche avverso la sentenza di secondo grado, il PM può proporre ricorso per Cassazione, tutto questo sempre senza avere in mano alcun elemento in più di quelli già ritenuti (per due volte!) insufficienti.Queste non sono chiacchiere inutili: dicono le statistiche che in Italia il PM appella contro le sentenze di assoluzione del giudice di primo grado nell’85% dei casi, e altrettanto succede con i ricorsi in Cassazione. Se si considerano i tempi della giustizia italiana, significa che un cittadino resta sottoposso a processo (con tutte le limitazioni, legali e sociali, che da questo stato derivano) per dieci, forse quindici anni: senza che mai un giudice lo riconosca colpevole di qualcosa.Sarebbe bene ricordare che la successione dei gradi di giudizio nasce a garanzia dell’accusato, non dell’inquirente; cioè, la moltiplicazione dei giudici serve a garantire all’accusato un giudizio imparziale, e non all’accusa per reiterare il procedimento. Con i suoi limiti, la legge Pecorella metteva in luce –sanandola- una grave anomalia funzionale del nostro sistema giudiziario, cui, per esigenza di civiltà, si dovrà porre rimedio, se necessario (ed evidentemente lo è) anche con riforme di livello costituzionale. 2) Qui entra in ballo l’aneddoto su Cicerone. Ogni volta che, davanti allo sfascio della giustizia, si progetta una riforma della magistratura, tutti gli interessati saltano in piedi come morsicati dalle tarantole: di separazione delle carriere manco a parlarne, di separazione tra le funzioni si può sussurrare ma guai a stabilire che un conto è fare il giudice, un conto è fare l’inquirente, e chi fa una cosa non può fare anche l’altra. Insomma: si cambi pure tutto il resto, ma per i magistrati tutto deve restare come è.Principi fondamentale del “giusto processo”, e quindi della giustizia tutta, sono la “terzietà” del giudice, e l’eguaglianza delle parti in giudizio. Ora, questa seconda condizione è già difficile da raggiungere, se si considera che da una parte c’è l’accusa che ha a disposizione organi di polizia, di indagine, di accertamento scientifico, dei quali può disporre a piacimento (o quasi), senza preoccupazione alcuna; e dall’altra c’è un accusato che è limitato nelle sue azioni e deve provvedere a proprie spese. Ma questa è una difficoltà endemica: si potrà porre qualche rimedio (ad esempio, che so?, rendere il PM responsabile delle spese ingiustificatamente sostenute potrebbe non essere una cattiva idea…), ma la disparità non verrà mai del tutto meno.Il problema vero è, invece, la terzietà del giudice, che anche a questa disparità, e ad altre (quali, ad esempio, la condizione sociale dell’accusato) dovrebbe porre rimedio. Ma come può accadere, se il giudice, il giorno prima ha svolto le funzioni di PM, o andrà a farlo il giorno dopo? Che garanzia ha, il cittadino, davanti a un giudice che magari è stato collaboratore del PM che lo accusa, o che domani ne diventerà collega, e che già oggi va a prenderci il caffè insieme? “Terzietà” significa che il giudice DEVE essere “altro” dalle parti, non deve avere NULLA a che spartire con esse. Se a me dicessero che io sono “altro” da un mio collega, perché io chiudo le porte e lui invece le apre, a me verrebbe da ridere; eppure, i giudici italiani sono serissimi, nel difendere questa situazione assurda e incivile.I PM non possono, come pure vorrebbero, essere “parte integrante della magistratura”, e cioè giudici colleghi dei giudici, e allo stesso tempo agire come “parte indipendente” nel processo, e cioè fare finta di essere "altro". Questo Laberio l’avrebbe chiamato “tenere il culo su due sedie”, e io sono d’accordo con Laberio. Slow, la separazione delleInserito da freccianera il Gio, 2007-01-25 15:15Slow, la separazione delle funzioni è ampiamente applicata. La separzione delle carriere è intento anticostituzionale, bisognerebbe modiificare il principio di unicità della Giurisdizione per riuscire a fare una legge in merito. Attgenzione, che la separazione delle carriere è il prodromo alla sottomissione del potgere giudiziario a quello politico. Hiltler iniziò proprio da qui. 1) Mi pare però che in USAInserito da Shea il Gio, 2007-01-25 15:591) Mi pare però che in USA se mancano nuovi elementi neppure il condannato può chiedere la ridiscussione del caso. Ovvero: uguaglianza delle parti nel processo. 2)In un paese in cui gli avvocati fanno le leggi relative alle materie che stanno discutendo in tribunale, non vedo questo scandalo...tenendo conto del fatto che mai un PM potrà fare il giudice relativamente ad un caso che ha trattato. Esiste inoltre la legge della legittima suspicione, no? Ad un giudice che potrebbe confondere i ruoli verrebbe immediatamente tolto il processo, mi pare ovvio. Freccia, sai benissimo cheInserito da Slowhand il Gio, 2007-01-25 16:16Freccia, sai benissimo che fino a quando un magistrato potrà passare, su sua semplice richiesta, da un incarico inquirente a uno giudicante, e viceversa (e, se la cosa non è nel frattempo cambiata, addirittura senza cambiare distretto!), l'idea che le due funzioni siano "separate" suona un po' come una campana rotta. Lo so che le difficoltà ci sono, del resto ogni umano sistema è sempre perfettibile e si troverà comunque qualche magagna. Senza discutere, ora, della "sottomissione" del PM all'autorità politica del ministro -che io personalmente posso reputare sbagliata, ma che ad esempio in Francia è praticata senza problema da un paio di secoli, e non stiamo certo parlando del terzo mondo- sarebbe sufficiente rendere "impermeabili" le due carriere. Così come il principio della unicità della Giurisdizione: non è, logicamente, contraddittorio, presupporre -come tra l'altro la nostra Costituzione non fa in esplicito, essendo tale principio dedotto solo ermeneuticamente- che l'accusatore sia "giurisdizione"? Un conto è la garanzia della proprietà statale dell'azione penale, altro però è stabilire che questa sia funzione "giurisdizionale", e - soprattutto- altro ancora che lo sia in uno con la funzione "giudicante". Ma, in attesa di una classe politica affidabile e capace di mettere mano al problema in modo sano, nel frattempo sarebbe sufficiente predisporre adeguati strumenti di deterrenza: ad esempio, tanto per dire, ci sarà o non ci sarà motivo di ritenere che un PM che perda oltre la metà degli appelli (degli appelli, non delle cause) sia un illustre incompetente, e di conseguenza metterlo in condizione di mandarlo a svolgere un lavoro più proficuo che non intralci il corso della giustizia, ingorgando i tribunali di processi persecutori, infondati e inutili? Diamine, in tutto l'apparato statale si va ricercando l'efficienza e la produttività, e un magistrato non deve rispondere a NESSUNO delle cazzate che fa? Non è che servono inquisizioni antiPM, o gogne, o chissà che: qualsiasi democrazie è in grado di predisporre strumenti adeguati per controllare i propri apparati ed evitare le disfunzioni, non si capisce perché l'Italia non potrebbe sopportarlo o la magistratura debba esserne esclusa...
Slow, è davvero raro che unInserito da freccianera il Gio, 2007-01-25 18:54Slow, è davvero raro che un pm faccia appello, te lo assicuro. Lagran parte delle assloluzioni in primo grado finiscono là. Gli appelli si fanno per le cose gravi, ed è pure giusto. Se te la cavi per un cavillo, e hai stuprato una bimba, magari in appello quel cavillo si ribalta. Riguardo alla funzione del pm, questa è in pieno "giurisdizionale". Il pm ha ampi poteri in ordine alla decisione di archiviazione, che è sì competenza formale del gip, ma che ti assicuro è strettamente connessa al parere del pm. Il pm inoltre ha il dovere e l'obbligo di indagare anche a favore dell'imputato o dell'indagato (a seconda della fase) quando sievidenzino elementi che possono portare a scagiornare l'iscritto nel registro. Il pm infine è quello che chiede la pena, è quello che concorda con la difesa il patteggiamento. E queste sono solo le più evidenti, tra le funzioni del magistrato requirente che hanno valore per così dire giurisdizionale. Se il Pm diventa un mero poliziotto, avremmo solo più poliziotti e meno Giustizia, più possibili persecuzioni e meno terzietà ed imparzialità. R ipeto, le funzioni sono ampiamente separate e distinte, e le due figure,giudice e pm non sono affatto colleghi di lavoro, lavorano in ambiti fisicamente e locicamente separati. A volte la Procura è un edificio ben distante dal tribunale. Poi è chiaro, sono tutti magistrati, in questo senso sono colleghi, ,ma non certo nel senso dei colleghi d'ufficio. E' chiaro, un Giudice terrà sempre in gran conto il parere di un pm, ma ciò è una garanzia di Giustizia, non già un sintomo di debolezza del sistema: entrambi perseguono per vie diverse il trionfo della legge, se diventano estranei la funzione s'indebolisce. Queste cose le scrive uno che ci lavora coi giudici e coi pm, e che dovrebbe essere d'accordo con la netta sepoarazione delle carriere ì, per motivi di interesse di bottega, ma che ritiene che il nostro sia unpaese a rischio, per far sì che la politica possa infiltrarsi addirittura ufficialmente nell'esercizio della giurisdizione. Freccia, io vorrei dartiInserito da Slowhand il Ven, 2007-01-26 09:12Freccia, io vorrei darti ragione, ma le statistiche sono lì: il PM appella contro l'assoluzione in primo grado nell'85% dei casi; e la cosa tragica è che, quasi sempre, il processo di appello conferma -a volte con modifiche di scarsissimo rilievo- il giudizio di primo grado, il che vuol dire che il processo di appello è stato, ai fini socili, del tutto inutile, e anzi ha rappresentato un aggravio finanziario e funzionale. Il discorso che tu fai sulle funzioni "giurisdizionali" dell'inquirente mi è noto, anche se io non ci "lavoro". Ma il punto è proprio quello: è LI', l'errore, la "confusione" che poi getta il casino su tutto: che colui che dirige le indagini sia di fatto (e lo riconosci anche tu) lo stesso che stabilisce se portare in giudizio l'imputato è un assurdo. Non è che il PM deve mettersi a fare il poliziotto, è che il giudice deve essere uno estraneo alle indagini, chiunque le abbia portate avanti. Sempre per fare un esempio visto che poi ne parlerò, per rispondere a Shea), negli USA le indagini le fa la polizia, e il Procuratore viene informato, controlla, ma non partecipa attivamente; e, alla fine, davanti ai risultati, stabilisce SE portare in giudizio l'imputato, ma davanti a una giuria del tutto "avulsa" dal sistema, e davanti a un giudice che gli è ancora sconosciuto. A questo proposito, viene la risposta all'obiezione di Shea. La parità delle parti deve essere garantita NEL processo in aula, ovvero nel momento in cui si formano e si raccolgono le prove. Fuori dall'aula, ognuno ha dei diritti specifici, e -guarda caso- nell'ordinamento italiano attuale l'accusatore ha possibilità infinatemente maggiori del difensore di garantire i propri diritti processuali: basta pensare che lui può "ordinare" agli organi di indagine quali prove raccogliere, e come, e dove, mentre la difesa può limitarsi a "suggerire" (e, si badi bene, non a chi indaga, ma sempre a LUI, allo stesso PM!) eventuali sue esigenze. Insomma, lo squilibrio, in fase di indagine, c'è, ed è forte, e si giustifica (anche se, secondo me, solo in parte) con la necessità della comunità di garantire la giustizia, ovvero accertare l'esistenza di comportamenti illegali. Ora, posto che -a quanto mi ricordo- negli USA, come in tutto il mondo civile, al condannato viene sempre data la possibilità di fare appello, in alcuni (tanti) Paesi questa viene invece preclusa al PM per una ragione abbastanza condiovisibile: e cioè che, a seguito di una assoluzione in primo grado, davanti alle stesse prove, NON ESISTE la possibilità logica che una eventuale successiva condanna sia "oltre ogni ragionevole dubbio". Non è una violazione dei diritti dell'accusa o delle vittime, è una logica presa d'atto di una situazione che viene creata dalla sentenza (assolutoria) di primo grado. Senza intenti polemici, ma a mero titolo di esempio, è il motivo per cui io e molti altri riteniamo incivile la carcerazione di Adriano Sofri: uno che ha subìto SETTE processi, ed è stato assolto in TRE, non può razionalmente essere ritenuto colpevole "senza dubbio". Alla stessa maniera, in generale, non si può addivenire alla certezza "senza dubbi" di una condanna in secondo grado che contraddica una sentenza assolutoria di primo grado. C'è poi un'altra considerazione: poniamo il caso (non frequente, ma comunque diffuso) di una condanna in appello ado dopo una assoluzione in primo grado: l'imputato, di fatto, si vede privato di un suo diritto, giacchè la sua condanna non sarà (come vorebbe il principio generale originario) riesaminata da un giudice. Contro questa seconda condanna, egli potrà esperire solo ricorso per Cassazione, che però non è un "giudizio". Ed esiste poi la possibilità (che io sappia non si è mai verificato, ma è teoricamente possibile) che un imputato assolto in primo grado e in appello venga poi condannato in Cassazione, con sentenza di revisione senza rinvio: dopo che due giudici lo hanno ritenuto innocente, il terzo -e definitivo- lo condanna, senza che ci sia per lui più alcuna possibilità di provvedere alla difesa. Ora, tutto questo è assurdo, e il fatto che un ordinamento -teoricamente- lo consenta indica l'esistenza di una "falla" da tappare. Ad esempio, si potrebbe studiare un sistema per cui l'appello possa solo confermare la sentenza di primo grado, o cancellarla (cioè, non "modificarla": o si, o no) rinviando a nuovo giudizio laddove la ritenga viziata... C'è poi, e non è proprio l'ultima delle preoccupazioni, il principio della responsabilità professionale del PM. Un PM che porta in appello dieci cause e ne perde sette è un incapace, che ha fatto perdere tempo e denaro allo Stato e ha costretto cittadini innocenti a una vita grama: sarà, o non sarà giusto, prevedere per questi un risarcimento, e per quel PM una sorta di "retrocessione"? Si potrà, diamine, istituire, oltre a un organo "amministrativo" quale è il CSM, un vero e proprio "tribunale dei magistrati"? Perchè è vero che la politica non deve prevalere sulla giustizia, ma è anche vero che la giustizia non può essere al di sopra della legge e sottratta al controllo dei cittadini... scusa 'ste statistiche aInserito da freccianera il Ven, 2007-01-26 17:26scusa 'ste statistiche a cosa si riferiscono? Slow, il Giudice è già estraneo alle indagini nel nostro processo penale. Il pm non è un Giudice, è un Magistrato, i due termini non sono proprio sinonimi.
Riguardo agli USA, non vorrei essere brusco, ma non vedo cosa c'entrino gli USA colla legge pecorella.
Riguardo al discorso suòòa Cassazione, non c'è proprio niente di assurdo Slow. Le condanne non seguono soltanto iter logici di merito, non è solo la colpevolezza sostanziale a determinare lacondanna, bensì anche la colpevlezza formale, vale a dire la sussistenzxa dei requisiti formazli richiesti dalla legge affinché un giudizio di condanna risulti valido. La Cassazione, almeno fino alla folle riforma dei mafiosi che hanno avuto il potere fino a l'anno scorso in Italia, è un Giudice di diritto,e serve dunque proprio a vagliare la corretta applicazione dele regole di diritto sostanziale e processuale. Sinceramente non l'avevo mai sentita questa che la Cassazione potesse rappresentare un pericolo per il cittadino imputato, avendo al contrario una lunga esperienza di cittadini che, proprio grazie alla Cassazione si sono scampati la condanna. I tre gradi di giudizio, due di merito e uno di diritto, sono la migliore garanzia per un processo Giousto. Il problema del processo penale del nostro Ordinamento non è la Giustezza, Slow, è la durata. Diciamo che se fosse un amplesso, provocherebbe orgasmi multipli. Io la penso come il PG dellaInserito da maria josé il Ven, 2007-01-26 17:41Io la penso come il PG della Cassazione che ieri raccomandava di non separare le funzioni, perchè questo va a garanzia dello stesso imputato che il PM assorbe il modo di giudicare le cose del Giudice.
Dice Freccia :" Il problema del processo penale nel nostro Ordinamento non è la Giustezza, Slow, è la durata". Già. E speriamo che quando Mastella parla della durata " massima " di cinque anni per un processo intenda che il procedimento deve avere la possibilità di svolgersi TUTTO, in tutte le sue fasi , nei cinque anni. E non che dopo cinque anni, stop, finisce, e arrivederci e grazie. Il Pg parlava di nonInserito da maria josé il Ven, 2007-01-26 17:45Il Pg parlava di non separare le carriere, non le funzioni. prendiamo, ad esempio, ilInserito da freccianera il Ven, 2007-01-26 18:18prendiamo, ad esempio, il processo per i fatti della diaz a genova. Pensate che se il pm fosse stato organico alla polizia si sarebbe mai scoperto che le molotov erano falocche? Pensate che i giovani accusati ingiustamente di aver fabbricato e detenuto quelle molotov, sarebbero mai riusciti a dimostrare la loro estrasneità dai fatti?
Se lo pensate siete degli ingenui. Il PM è un magistrato e la sua funzione è requirente. Il Giudice è un magistrato e la sua funzione è giudicante. Chi vuole scombussolare il potere giudiziario è soltanto chi lo teme. E chi teme ilpotere giudiziario è soltanto chi viola la legge. Qui, a quato pare, non solo con la mafia ci si dovrebbe convivere, ma addirittura si vorrebbe che se ne traessero insegnamenti. per non parlare dell'altroInserito da freccianera il Sab, 2007-01-27 08:32per non parlare dell'altro caso eclatante di quel tale Zornitta, cui hanno rovinatola vita con la prova della forbicina. Il PM ha disposto la cosiddetta "superperizia", esercitando i suoi poteri in favore dell'imputato e con ogni probabilità scagionandolo definitivamente. Qualcuno pensa che un PM organico al potere di polizia e controllato dai politici avrebbe avuto questa facoltà? |
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Il principio è sempre
Inserito da freccianera il Gio, 2007-01-25 15:07Il principio è sempre nobile. Sono i fini che insozzano.