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Cicerone e la Pecorella smarrita

By Slowhand
Creato 2007-01-25 12:19

Nelle sue “Dissertazioni Morali” Giacomo Leopardi ricorda un divertente episodio che vide protagonisti Marco Tullio Cicerone (che, passato alla storia come oratore noiosamente instancabile e politico severo, era invece uomo assai spiritoso, a volte persino in eccesso) e Decimo Laberio, autore di successo di numerose opere di mimo (per dare un idea, oggi forse scriverebbe per il Bagaglino) nelle quali aveva spesso recitato di persona (attività che allora era considerata dai romani -e lo sarà, per lunghi secoli, anche dopo di loro- disdicevole e servile), ed era stato per questo, con grande scandalo, innalzato al rango di cavaliere. La storiella è questa: si rappresenta una sua commedia, Laberio va in teatro e fa per accomodarsi nei posti riservati ai cavalieri. Gli altri cavalieri già seduti, che lo ritenevano un indegno parvenu -per via, appunto, della sua professione di attore-, vedendolo avvicinarsi manovrano per disporsi in modo tale da non lasciargli posto; così che quando Laberio finalmente arriva nei pressi, non trova da sedersi. Al che Cicerone, non volendo perdere l’occasione di prenderlo un po’ in giro, gli fa: “Scusa, sai, ma qui siamo già tanti, e per altri non c’è posto”, volendo alludere così alle circostanze della nomina di Laberio. Ma Laberio, altrettanto dotato di spirito, non si fece scappare il suo momento, e, caso forse unico, ammutolì il grande oratore: “Tullio, me lo dici proprio tu, che tieni sempre il culo su due sedie?”, rispose infatti il commediografo, rinfacciando all’arpinate la sua opportunistica “equidistanza di mediazione” tra i due partiti in lotta per il potere, che lo portava a non assumere mai una posizione definita.

 L’aneddoto mi è tornato in mente leggendo della bocciatura, da parte della Corte Costituzionale, della legge Pecorella, ovvero quella legge –già “riesaminata” a suo tempo dal Parlamento su invito del Presidente Ciampi- che impediva al Pubblico Ministero di presentare appello contro una sentenza di assoluzione. Non si conoscono ancora le motivazioni, ma il breve comunicato di ieri anticipa che è stato ritenuto incostituzionale l’intero art. 1, ovvero il cuore della legge stessa. Intendiamoci: non ce l’ho con la sentenza, la Corte Costituzionale è uno dei pochissimi organi pubblici italiani che funziona come si deve e sa quello che fa. Così come è organizzato il nostro sistema giudiziario, la bocciatura della legge Pecorella non è proprio un fulmine a ciel sereno.

 Tuttavia, bisogna rimarcare due cose:

 1) Il principio che la legge Pecorella intendeva sancire non è un arbitrio campato in aria, tanto è vero che è presente nella legislazione di quasi tutti i paesi occidentali: in USA, G.B., Francia, e tante altre nazioni, se l’accusa non riesce a ottenere la condanna in primo grado, per ricorrere a un secondo grado ha l’obbligo di produrre nuove prove, se no niente. Motivo –condivisibile- della norma è l’evitare che un cittadino possa essere sottoposto a vessazione gratuita e ingiustificata da parte di uno o più inquirenti.In Italia l’ordinamento sancisce l’obbligatorietà dell’azione penale; già su questo qualcosa si potrebbe dire, ma prendiamo per buono anche questo principio; vuol dire che un P.M. che riceve, in qualsiasi modo, notizia di reato, deve svolgere accertamenti, poi indagini, e, in caso, portare in giudizio l’accusato. Tuttavia, questo principio viene esteso –in modo secondo me indebito- anche al prosieguo dell’azione: cioè, una volta che un giudice (che si presuppone “terzo”) ha stabilito che l’accusato è innocente, il PM si sente obbligato, sulla base degli stessi elementi per i quali è risultato soccombente in primo grado, a continuare il giudizio in secondo grado; dove, secondo la legge italiana, salvo eccezioni ben precise non si possono introdurre nuovi elementi di prova, e i giudici dovrebbero decidere esclusivamente “allo stato degli atti”, cioè secondo gli elementi già raccolti dal giudice di primo grado. Non basta: anche avverso la sentenza di secondo grado, il PM può proporre ricorso per Cassazione, tutto questo sempre senza avere in mano alcun elemento in più di quelli già ritenuti (per due volte!) insufficienti.Queste non sono chiacchiere inutili: dicono le statistiche che in Italia il PM appella contro le sentenze di assoluzione del giudice di primo grado nell’85% dei casi, e altrettanto succede con i ricorsi in Cassazione. Se si considerano i tempi della giustizia italiana, significa che un cittadino resta sottoposso a processo (con tutte le limitazioni, legali e sociali, che da questo stato derivano) per dieci, forse quindici anni: senza che mai un giudice lo riconosca colpevole di qualcosa.Sarebbe bene ricordare che la successione dei gradi di giudizio nasce a garanzia dell’accusato, non dell’inquirente; cioè, la moltiplicazione dei giudici serve a garantire all’accusato un giudizio imparziale, e non all’accusa per reiterare il procedimento. Con i suoi limiti, la legge Pecorella metteva in luce –sanandola- una grave anomalia funzionale del nostro sistema giudiziario, cui, per esigenza di civiltà, si dovrà porre rimedio, se necessario (ed evidentemente lo è) anche con riforme di livello costituzionale.

 2) Qui entra in ballo l’aneddoto su Cicerone. Ogni volta che, davanti allo sfascio della giustizia, si progetta una riforma della magistratura, tutti gli interessati saltano in piedi come morsicati dalle tarantole: di separazione delle carriere manco a parlarne, di separazione tra le funzioni si può sussurrare ma guai a stabilire che un conto è fare il giudice, un conto è fare l’inquirente, e chi fa una cosa non può fare anche l’altra. Insomma: si cambi pure tutto il resto, ma per i magistrati tutto deve restare come è.Principi fondamentale del “giusto processo”, e quindi della giustizia tutta, sono la “terzietà” del giudice, e l’eguaglianza delle parti in giudizio. Ora, questa seconda condizione è già difficile da raggiungere, se si considera che da una parte c’è l’accusa che ha a disposizione organi di polizia, di indagine, di accertamento scientifico, dei quali può disporre a piacimento (o quasi), senza preoccupazione alcuna; e dall’altra c’è un accusato che è limitato nelle sue azioni e deve provvedere a proprie spese. Ma questa è una difficoltà endemica: si potrà porre qualche rimedio (ad esempio, che so?, rendere il PM responsabile delle spese ingiustificatamente sostenute potrebbe non essere una cattiva idea…), ma la disparità non verrà mai del tutto meno.Il problema vero è, invece, la terzietà del giudice, che anche a questa disparità, e ad altre (quali, ad esempio, la condizione sociale dell’accusato) dovrebbe porre rimedio. Ma come può accadere, se il giudice, il giorno prima ha svolto le funzioni di PM, o andrà a farlo il giorno dopo? Che garanzia ha, il cittadino, davanti a un giudice che magari è stato collaboratore del PM che lo accusa, o che domani ne diventerà collega, e che già oggi va a prenderci il caffè insieme? “Terzietà” significa che il giudice DEVE essere “altro” dalle parti, non deve avere NULLA a che spartire con esse. Se a me dicessero che io sono “altro” da un mio collega, perché io chiudo le porte e lui invece le apre, a me verrebbe da ridere; eppure, i giudici italiani sono serissimi, nel difendere questa situazione assurda e incivile.I PM non possono, come pure vorrebbero, essere “parte integrante della magistratura”, e cioè giudici colleghi dei giudici, e allo stesso tempo agire come “parte indipendente” nel processo, e cioè fare finta di essere "altro". Questo Laberio l’avrebbe chiamato “tenere il culo su due sedie”, e io sono d’accordo con Laberio. 


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